Obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti sui siti web ufficiali dal1 Gennaio 2010.
Atinablog | Lun, 04 Gennaio

(Atinablog.it) - L’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. Inoltre, il successivo comma 5 dello stesso art.32 precisa che “a decorrere dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Il passare da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web dell’amministrazione, oltre a confermare la volontà di modernizzare l’azione della P.A. afferma la volontà di intraprendere un diverso canale di comunicazione e interazione con tutti i cittadini.

La pubblicità degli atti contempla molteplici aspetti di natura differente, tra i quali la conformità con le disposizioni contenute nel codice dell’amministrazione digitale (CAD) e la disciplina in tema di tutela della riservatezza (codice della privacy).

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